Covid-19, l’altra faccia “nera” del virus: le fake news. Parla l’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Rischiate veramente grosso, state attenti”

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22-03-2020

Sulle chatt di gruppo, sui social, spesso vengono inventate e diffuse notizie totalmente false e denigratorie

Di: Alessandro Congia

Non ci sono solo le denunce penali e le sanzioni contro chi non ottempera responsabilmente alle regole del Decreto del Governo per evitare la diffusione del Coronavirus, c’è un altro spettro che aleggia inevitabilmente e fa ancora più danni. Specialmente in questo periodo di Coronavirus le fake news sono un serio problema.

La stessa Fake è un virus e si diffonde a ritmo esponenziale. Con le fake news si cerca di manipolare l’opinione pubblica e a seconda delle notizie false e del loro scopo, i responsabili possono rendersi responsabili di vari reati violando norme ben precise.

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“Occorre stare veramente molto attenti – osserva l’avvocato cagliaritano Gianfranco Piscitelli – anche perché si rischia grosso, sia per chi le crea ed inventa, sia per chi le diffonde e le condivide ad oltranza, senza minimamente capire il potenziale pericolo per l’intera comunità. C’è l’art. 656 c.p. (Pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico), che sanziona con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad € 309, chi pubblica o diffonde una notizia “falsa, esagerata o tendenziosa” sia idonea a turbare l’ordine pubblico;
ancora – aggiunge il legale – l’art. 658 c.p. (Procurato allarme presso l’Autorità), che punisce, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516, tutti coloro i quali «annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti» susciti allarme presso Autorità o esercenti di pubblico servizio;

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vado ancora avanti – sottolinea Piscitelli – con l’art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare), che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 15.000, per chiunque “pubblicamente cerca con qualsiasi impostura” di abusare della credulità popolare, ove dal predetto fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico. Oppure l’art. 501 c.p., che prevede il reato di “Rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, comunemente noto come “Aggiotaggio”.In tale fattispecie, la condotta di divulgazione di notizie false esagerate o tendenziose è punita con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a 25.822, laddove sia realizzata con dolo specifico «al fine di turbare il mercato interno …». La causazione dell’alterazione del prezzo di merci o valori costituisce una circostanza aggravante.
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l ’art. 265 c.p., che disciplina il “Disfattismo politico”, collocato tra i “Delitti contro la personalità dello Stato”, il quale prevede la pena della reclusione non inferiore a 5 anni per chi diffonde o comunica notizie false, esagerate o tendenziose che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico in tempi di guerra.
Oltre al fatto che si può anche incorrere nel reato di cui all’art. 595 c.p. (Diffamazione), che in questo caso risulterebbe aggravato per la diffusione, prevista al terzo comma, con una pena della reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad € 516. Non nascondo che a volte – sottintende Gianfranco Piscitelli - presi dalla notizia che ci coinvolge psicologicamente, distrattamente anche io ho pigiato il click condividi, eliminandolo prontamente.
Il mio consiglio è di cercare di verificare sempre prima di condividere perché, credetemi, in un momento come questo in cui siamo tutti sotto stress e psicolabili, un click può trasformarsi in un proiettile e non sappiamo chi e dove va a colpire”.

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