Covid, nuova ordinanza di Solinas: stop alla differenziata per i rifiuti dei malati affetti dal virus
Ecco il contenuto del documento, (ordinanza numero 44 del 22/09/2020), firmato dal Governatore della Sardegna
Di: Alessandro Congia
Nuova ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che stavolta fa esplicito riferimento ai rifiuti dei soggetti affetti da Covid da smaltire con tutte le modalità obbligatorie.
Stop alla raccolta differenziata per coloro che sono affetti dal virus: ecco tutte le novità, contenute nell’ordinanza, (la numero 44 del 22/09/2020), già on line sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività),
Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. ART. 4) L’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008. Inoltre, l’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire lo stazionamento dei mezzi in configurazione di trasporto per un termine superiore a quello previsto dall’art. 193, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006. ART. 5) L’Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono autorizzare, in deroga agli art. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e alle procedure di cui al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, l’incremento della capacità annua di stoccaggio nonché di quella istantanea degli impianti che svolgono le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza ed entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis. L’incremento di dette capacità di stoccaggio deve essere preceduta da una Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 da indirizzare all’Amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città metropolitana di Cagliari, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai Vigili del fuoco; la stessa sarà accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle seguenti condizioni: - il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26- bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132; - la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi; - il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; - la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti; - l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario. ART. 6) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente trattati presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il gestore del medesimo termovalorizzatore e il Comune conferitore o l’eventuale impianto di prima destinazione a servizio del bacino territoriale di appartenenza. Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti TMB (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico-meccanico), che comunque non prevedano alcun tipo di operazione manuale su tali rifiuti o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica. Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell’impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica; c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le infiltrazioni di acqua meteorica.
ORDINANZA https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200922152131.pdf